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FAQ Imposta di soggiorno

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Scopri subito le informazioni sulla Imposta di soggiorno - Case per ferie con le FAQ.

Le FAQ non sostituiscono i contenuti di Bandi di concorso e documenti ufficiali che regolamentano i servizi EDISU e che puoi scaricare dal sito.

 

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Che cosa è l’imposta di soggiorno? 

L'imposta di soggiorno è un tributo comunale, introdotto dall'articolo 4 del D.lgs. del 14 Marzo 2011, n° 23 e disciplinato dall'apposito regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e successive integrazioni. Per avere maggiori informazioni, vai sul sito del Comune di Torino, alla pagina http://www.comune.torino.it/soggiorno/

L’imposta di soggiorno è lo strumento previsto dal federalismo fiscale destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo.

Chi deve pagare l’imposta di soggiorno? 

L’imposta di soggiorno è dovuta da tutti coloro che pernottano in una struttura ricettiva nel territorio del Comune di Torino. 

Da quando si applica? 

L’imposta di soggiorno si applica dal 2 Aprile 2012.

Quanto si deve pagare? 

L'imposta di soggiorno è calcolata per persona e per pernottamento ed è commisurata alla tipologia della strutture ricettiva: per le Casa per ferie è di 2.30 euro e si paga sino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Sono previste esenzioni? 

Sì, sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

  • I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  • gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
  • i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente. L’esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che “il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente”;
  • le scolaresche e gli studenti universitari fuori sede, con i relativi docenti accompagnatori, fermi restando gli obblighi di comunicazione a carico dei gestori;
  • i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  • i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  • i dipendenti della struttura ricettiva presso la rispettiva struttura datoriale.

 

Ultimo aggiornamento: 11 Novembre 2020

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