Di seguito le principali tipologie di accesso e la relativa modulistica.
INDICE DELLA PAGINA
Accesso documentale
Sancisce il diritto dei soggetti privati, compresi le amministrazioni, le associazioni e i comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse concreto, diretto ed attuale di prendere visione e eventualmente estrarre copia di atti e provvedimenti formati dall'Ente o da esso stabilmente detenuti.
Può essere esercitato da soggetto diverso dall'interessato in presenza di delega da predisporre secondo il Modulo Delega
Tipologie di accesso documentale:
- Informale: è consentito anche mediante domanda verbale esclusivamente nei casi in cui non esistano dubbi sulla legittimazione del richiedente e sia categoricamente esclusa la presenza di controinteressati.
- Formale: da esercitare tramite richiesta che può essere presentata utilizzando il Modulo Accesso Documentale
Termini per la risposta: 30 giorni dalla data di presentazione della domanda o delle eventuali integrazioni.
Controinteressati: In presenza di controinteressati, che dall'ostensione del documento richiesto vedrebbero compromesso il diritto alla riservatezza, il termine viene differito di 10 giorni per consentire eventuale opposizione.
Conclusione del procedimento:
La domanda si intende respinta decorso inutilmente il termine.
L'accesso può essere rifiutato, differito, limitato: nel provvedimento finale l'amministrazione deve motivare la decisione indicando gli specifici riferimenti di legge.
Tutele per il richiedente e gli eventuali controinteressati
Richiedente e controinteressato/a possono avvalersi degli strumenti di tutela di cui all'art. 25 Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 12 Tutela amministrativa dinanzi alla commissione per l'accesso del DPR 184/2006.
Disciplinato dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i
Accesso civico semplice
Diritto di chiunque di chiedere, senza dare motivazione e gratuitamente, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che l'Ente abbia omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo.
Termini per la risposta: 30 giorni dalla data di presentazione della domanda o delle eventuali integrazioni
Conclusione del procedimento: Pubblicazione del dato/informazione/documento mancante con comunicazione al richiedente e invio del collegamento ipertestuale
Tutele per il richiedente: In caso di inadempimento è ammesso il ricorso al Titolare del potere sostitutivo utilizzando il Modulo Richiesta accesso civico al titolare del potere sostitutivo che deve provvedere entro 15 gg.
Il Titolare del potere sostitutivo è il CdA dell'EDISU Piemonte segreteriadirezione@edisu-piemonte.it
In caso di inerzia da parte di quest'ultimo, è ammesso il ricorso al Difensore civico competente per territorio o al TAR Piemonte.
Disciplinato dall’art. 5, comma 1 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i.
Accesso civico generalizzato
Diritto di chiunque di accedere, senza darne motivazione e gratuitamente, a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti indicati all'art. 5bis del D. Lgs 33/2013 e s.m.i.
Termini per la risposta: 30 giorni dalla data di presentazione della domanda o delle eventuali integrazioni
Controinteressati: In presenza di controinteressati il termine per la risposta viene differito di 10 giorni per consentire eventuale opposizione.
Conclusione del procedimento: Il provvedimento finale può essere di Accoglimento, Diniego, Diniego parziale, Differimento
Tutele per il richiedente e gli eventuali controinteressati
Entro 30 giorni da diniego, diniego parziale, differimento, mancata risposta entro i termini è possibile presentare richiesta di riesame al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) utilizzando il Modulo Riesame
RPCT si deve pronunciare entro 20 giorni: in presenza di Controinteressati il termine viene differito di 10 giorni per consentire eventuale opposizione.
In alternativa al riesame è possibile ricorrere al Difensore Civico competente in ambito territoriale che si deve pronunciare entro 30 giorni.
Se entro 30 giorni dall'eventuale pronuncia di illegittimità del diniego o del differimento da parte del Difensore Civico l'amministrazione non conferma la propria decisione iniziale, l'accesso è consentito.
Se l'accesso viene negato o differito per proteggere i dati personali RPCT e Difensore Civico devono sentire il Garante per la Privacy: il termine viene differito di 10 giorni per consentire al Garante di pronunciarsi.
È ammesso ricorso al TAR Piemonte avverso la decisione sulla richiesta di accesso o sulla richiesta di riesame all'RPCT.
I controinteressati possono chiedere il riesame o proporre ricorso contro l'eventuale decisione dell'Amministrazione di accogliere la richiesta di accesso nonostante la loro opposizione.
(FOIA - Freedom of Information Act) Disciplinato dall’art. 5, comma 2 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i.
Regolamento e informazioni
Il Regolamento e le informazioni più dettagliate sulle differenti tipologie di accesso sono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Accesso civico del sito istituzionale.
Istruzioni per compilazione invio moduli
1) Compilare il modulo in formato PDF editabile e sottoscriverlo digitalmente; in alternativa, stamparlo, compilarlo manualmente e sottoscriverlo a mano.
2) Trasmettere il modulo, unitamente alla scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo PEC: edisu@cert.edisu.piemonte.it o all'indirizzo mail: protocollo@edisu-piemonte.it
Il termine per la conclusione del procedimento di accesso decorrerà dalla data di ricezione dell’istanza debitamente compilata e corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità.